Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente iniziativa legislativa è quello di onorare, attraverso un differimento del termine di scadenza dell'incarico affidato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), gli impegni presi dal nostro Paese nell'ambito della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413. Tale impegno rientra negli obiettivi più generali indicati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che ha disciplinato la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo quale parte integrante della politica estera dell'Italia.
Il Comitato per l'aiuto alimentare, responsabile della gestione dei fondi e delle finalità della citata Convenzione, nel giugno del 2005 ha deciso una proroga della medesima Convenzione, fissandone il termine al 30 giugno 2007. Tale proroga fa seguito a quella che copriva il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003, decisa nelle riunioni del 17 giugno 2002 e del 9 dicembre 2002, e a quella del giugno 2003 che l'aveva prorogata al 30 giugno 2005, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa.
Stabilito in sede internazionale, secondo il criterio della percentuale assegnata a ciascuno Stato donatore, nella misura di 36,2 milioni di euro annui per due anni, dal 30 giugno 2003 fino al 30 giugno 2005, il nostro contributo è stato, tuttavia, corrisposto solo parzialmente.